Statuto

Art. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile è costituita l'Associazione ricreativa, culturale, di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata

" NOI SUB ARZIGNANO "

con sede ad Arzignano (VI) in via Tevere n. 96, con Codice Fiscale n. 03008700241 L'Associazione aderisce all'A.I.C.S., riconosciuto quale Ente assistenziale e quale ente di promozione sportiva ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.

Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

  1. L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, turistiche, ricreative, formazione, promozione sociale, motorio-sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza sanitaria, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e il proprio tempo libero. In particolar modo intende promuovere l'attività subacquea, la cultura ambientalista, la conoscenza dei metodi di prevenzione infortuni, nonché la salvaguardia dell'ambiente acquatico applicando le metodologie e le tecniche necessarie al loro conseguimento, comprese le pratiche di pronto soccorso e di primo intervento.
  2. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
  3. L'Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei Soci, garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni.
  4. L'Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altri circoli o associazioni e strutture, lo sviluppo delle iniziative di cui al primo punto del presente articolo.
  5. L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze sociali presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al punto uno.
  6. L'Associazione si rende promotore di organizzare o partecipare a gare, campionati, manifestazioni, festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità Europea ed internazionale.
  7. L'Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività dell'Associazione stessa, inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di comunicare ai Soci i programmi dell'Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti all'attività.
  8. Favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, proiezioni di audiovisivi, convegni, seminari, mostre di fotografie ed esposizioni varie, nonché giochi vari di società, da tavolo ecc.
  9. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli Associati.
  10. Quale attività sussidiaria, anche per favorire un maggior coinvolgimento dei Soci alle attività dell'Associazione, l'Associazione potrà svolgere attività di mescita interna con somministrazione di alimenti e bevande a favore degli Associati propri o di altre associazioni portanti la stessa tessera.
  11. Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare, rispetto all'attività istituzionale, l'Associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei Soci in conformità alle leggi vigenti; la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni.
  12. Le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro senza l'obbligo tassativo della complessiva e congiunta esecuzione.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

  1. L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
  2. Gli impianti, i servizi, le strutture le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
  3. Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei famigliari dei Soci.
  4. L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
  5. I compiti, i livelli di responsabilità le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
  6. L'Associazione può aprire sedi secondarie in tutto il territorio Italiano.

Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

  1. Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri che ne condividano le finalità senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo politico; tutti possono essere eletti negli organi sociali.
  2. La richiesta di iscrizione all'Associazione va indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo-domanda di ammissione a ciò predisposto.
  3. E' compito del legale rappresentante dell'Associazione, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare l'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al Libro Soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di Socio.
  4. I Soci con la modulo-domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali con l'Associazione presso l'Associazione stessa.
  5. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi e siano in possesso di brevetto subacqueo. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili Soci che abbiano raggiunto la maggior età.
  6. I Soci sono tenuti: al pagamento delle quote sociali decise dall'Assemblea e all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
  7. I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati, per decisione del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi: qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione; qualora nell'attività dell'associazione con il proprio comportamento mettano a rischio la propria vita e/o la vita di altri associati e/o di terze persone.
  8. In questi casi l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in definitiva l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
  9. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
  10. Ai Soci dell'Associazione è garantito il diritto di voto senza limiti di tempo.
  11. Ogni Socio ha diritto a un solo voto.
  12. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Probiviri ( se nominato);
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).

Art. 6 - L'ASSEMBLEA

  1. L'Assemblea è sovrana, ed è composta da tutti i Soci regolarmente aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 membri a un massimo 11 membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e, se esiste, il Tesoriere.

  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni; le cariche sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. Nel corso dell'assenza del Membro sarà applicato l'istituto della cooptazione; chi sarà eletto in luogo di Consigliere
  2. cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
  3. Dalla nomina di Consigliere, per l'incarico lo stesso non ha diritto ad alcun compenso, e previsto il rimborso spese documentate è sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l'eventuale Tesoriere.
  5. Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità e i compiti dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei fini sociali.
  6. Il Consiglio Direttivo, per i compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
  7. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da lui nominate.
  8. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
  9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi, oppure straordinaria, per richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, la sua convocazione avviene mediante avviso esposto nella bacheca dell'Associazione, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
  10. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
  11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti; l'espressione di
  13. astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  14. Il Consiglio Direttivo: formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li propongono all'Assemblea; redige i rendiconti economici e patrimoniali su bozze preparate dal Presidente o da suo incaricato; attua le deliberazioni dell'Assemblea; decide l'importo delle quote associative annuali e suppletive per determinati servizi forniti ai soci; propone all'Assemblea il regolamento interno dell'Associazione; definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea; decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci; decide delle proprie attività le forme e il modo di partecipazione dell'Associazione, alle attività sociali sul territorio ed ai singoli cittadini.
  15. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

  1. Il Presidente: convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne propone la riforma ove se ne presenti la necessità; stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione; cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; rappresenta legalmente l'Associazione secondo quanto previsto dal C.C.
  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
  3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi.
  4. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 9 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (non è obbligatorio, e nel caso in cui non ci fosse si fa riferimento al Collegio dei Probiviri Provinciale).
  2. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica ed è eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.
  3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all'Associazione.
  4. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
  5. Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all'Assemblea.
  6. I Soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non sia prevista dal presente Statuto.

Art. 10 - DIMISSIONI

  1. I Soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.
  2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
  3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.

Art. 11 - COOPTAZIONE

Nel caso della sostituzione di un componente di un organo elettivo ed in mancanza degli elenchi dei non eletti, si procede ad utilizzare l'istituto della cooptazione sino ad un massimo di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

  1. Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
  2. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Art. 13 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

  • proventi da tesseramento e quote sociali;
  • eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
  • eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
  • proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
  • donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
  • beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  • dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

Gli impianti (palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.) ove l'Associazione esercita le proprie attività sono concessi in uso all'Associazione secondo modalità e condizioni stabilite in separato contratto.

Art. 14 - ESERCIZI SOCIALI

  1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, su predisposizione del Presidente, redige il rendiconto annuale
  3. (comprendente la parte economica e finanziaria con specifica distinzione di tutte le voci di costi e ricavi commerciali, di costi e entrate istituzionali, di attività e passività) che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.
  4. L'eventuale residuo attivo non potrà mai essere distribuito sotto forma di utile o avanzo di gestione comunque denominati, di fondi, di riserve di capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l'utilizzo degli eventuali residui attivi per incentivare l'attività stessa dell'Associazione.
  5. L'eventuale residuo passivo potrà essere coperto con residui attivi di anni precedenti/futuri o con finanziamenti infruttiferi da parte degli Associati.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono a carico del Presidente o del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei due.

Art. 16 - CONTRASTI INTERNI

Per le divergenze tra gli associati dell'Associazione in prima istanza è chiamata a decidere il Consiglio Direttivo/Collegio dei Probiviri e qualora questo non fosse sufficiente, l'origine della conflittualità è sottoposta al Consiglio Provinciale dei Probiviri con possibilità di ricorso al Consiglio Regionale dei Probiviri dell'A.I.C.S. del Veneto, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 17 - MODIFICHE STATUTARIE

  1. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria.
  2. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei ¾ dei presenti all'Assemblea.
  3. Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

  1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale, o in seconda in base alla maggioranza dei voti dei presenti.
  2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini di utilità generale.
  3. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea per proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme generali contenute nello Statuto Nazionale del A.I.C.S., dalle Leggi vigenti e dal Codice Civile.

Approvato all'unanimità dai Soci dell'Associazione nell'Assemblea costitutiva del 29.05.2002 e allegato all'Atto Costitutivo di Associazione.